PULIZIA
CAPANNONI MILANO
Servizio professionale di pulizie
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Ci impegnamo ogni giorno a risolvere con dinamicità qualsiasi esigenza dei nostri interlocutori; garantiti prezzi competitivi e preventivi chiari e dettagliati. Se sei alla ricerca di un’impresa di pulizia a Milano, chiamaci senza impegno al 338.6300000
Pulizia capannoni Milano
La pulizia capannoni Milano è un tipo di servizio da commisurare in base alle risorse e alle tempistiche. Di conseguenza, tutte le operazioni in questione sono effettuate sulla base delle caratteristiche dell’immobile e delle necessità del cliente. Il lavoro viene concordato a partire da un accurato sopralluogo ed è eseguibile presso qualunque area.
Pertanto, adoperiamo strumenti specifici per trattare grandi superfici, assicurando a ciascun committente soluzioni su misura. Ad esempio, lavasciuga e motospazzatrici sono selezionate e utilizzate ogni volta con spazzole e dischi abrasivi ad hoc. Così facendo, si rimuove qualunque tipologia di sporco nella maniera più efficace e veloce possibile.
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Pulizia capannoni Milano
L’attività di pulizia capannoni Milano prevede il ricorso a prodotti chimici professionali. Debitamente studiati e applicati cosicché lo sporco più ostinato se ne vada via. Sarà poi compito del nostro organico quello di svolgere il completo riordino e riassetto della struttura. In definitiva, consegneremo chiavi in mano un risultato finale di eccellente qualità.
In aggiunta alle comuni mansioni generiche, è permesso affidare compiti più tecnici come:
- la lucidatura dei pavimenti;
- la disinfezione degli ambienti;
- ecc.
Allo scopo, sono preposti macchinari e articoli ben definiti. Gli interventi di pulizia capannoni Milano e sanificazione non impongono alcuna limitazione o interruzione delle canoniche attività industriali. Il servizio è finalizzato ad aumentare l’efficienza e la produttività degli operai e delle attrezzature. Scarsa cura e una generale trascuratezza rischiano di porre a repentaglio il fatturato nonché l’immagine della ditta. Come spesso fatto in altre circostanze, ricordiamo che siamo operatori abilitati a esercitare la professione.
Imprese di pulizia: distinzione per tipologia (DM Industria n. 274/1997)
Le imprese, in forma societaria o individuale, che svolgono attività di pulizia devono ottenere l’abitazione. A tal proposito il Decreto Ministeriale Industria n. 274 del 1997, art. 1, comma 1, effettua la seguente distinzione:
- “pulizia – complesso di procedimenti e operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di pertinenza
- disinfezione – complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni
- disinfestazione – complesso di procedimenti e operazioni atti a distruggere piccoli animali, in particolare artropodi, sia perché parassiti, vettori o riserve di agenti infettivi sia perché molesti e specie vegetali non desiderate
- derattizzazione – complessi di procedimenti e operazioni di disinfestazione atti a determinare o la distruzione completa oppure la riduzione del numero della popolazione di ratti o dei topi al di sotto di una certa soglia
- sanificazione – complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante la pulizia e/o la disinfezione e/o la disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l’umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l’illuminazione e il rumore”
Ogni impresa può ricevere il permesso per una o più delle tipologie sopra enunciate, in base all’attività esercitata.
Iscrizione nel registro delle ditte
La norma va a implementare quanto indicato dalla legge n. 82/1994, art. 1, comma 1, che recita così:
“Le imprese che svolgono attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione o di sanificazione, di seguito denominate “imprese di pulizia”, sono iscritte nel registro delle ditte di cui al testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni, o nell’albo provinciale delle imprese artigiane di cui all’articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, qualora presentino i requisiti previsti dalla presente legge”.
Sanzioni e la pena di nullità
L’art. 6 della legge 82/1994 sancisce delle sanzioni per chi sottoscrive contratti con imprese di pulizia non in regola:
“A chiunque stipuli contratti per lo svolgimento di attività di cui alla presente legge, o comunque si avvalga di tali attività a titolo oneroso, con imprese di pulizia non iscritte o cancellate dal registro delle ditte o dall’albo provinciale delle imprese artigiane, o la cui iscrizione sia stata sospesa, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 2.000.000 (da € 516,45 a € 1.032,91, ndr)”.
Qualsiasi documento siglato, indipendentemente dalla forma, non ha valore, ma deve ritenersi nullo: “I contratti stipulati con imprese di pulizia non iscritte o cancellate dal registro delle ditte o dall’albo provinciale delle imprese artigiane, o la cui iscrizione sia stata sospesa, sono nulli”.









